Articolo 59

Articolo 59, comma 4


Sito USR Sardegna

https://www.albopretoriousrsardegna.eu/immissioneruolo/art-59-comma-4/


Chi svolge la prova disciplinare?

Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di formazione iniziale, seguito da una prova disciplinare, sostenuta da coloro che vengono valutati positivamente dal Comitato di valutazione (al termine delle attività didattiche).

Quando si svolge la prova disciplinare?

Sulla base degli elenchi degli ammessi alla prova disciplinare a seguito del positivo superamento dell’anno di formazione e prova gli USR redigono il calendario dei colloqui, distinti per grado di scuola e tipologia di posto. Lo svolgimento delle prove si conclude entro il mese di luglio 2022.

Quando e come verrà comunicato il calendario delle prove?

L’elenco delle sedi e l’orario di svolgimento della prova è comunicato dagli Uffici scolastici regionali dove i candidati hanno prestato servizio almeno dieci giorni prima della data di svolgimento tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Nello stesso avviso sono riportate le indicazioni relative allo svolgimento della prova.

In cosa consiste la prova disciplinare?

La prova disciplinare consiste in un colloquio di idoneità volto a verificare, in relazione ai programmi di cui, rispettivamente, all’allegato A al decreto ministeriale 9 aprile 2019, n. 327 per la scuola dell’infanzia e primaria e all’Allegato A al decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201 per la scuola secondaria di primo e secondo grado:

a) per l’insegnamento su posto comune nelle scuole di ogni grado, il possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell’anno di formazione inziale e prova, delle competenze culturali e disciplinari, relative ai nuclei fondanti delle discipline di insegnamento sottese ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;

b) per l’insegnamento sui posti di sostegno nelle scuole di ogni grado, il possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell’anno di formazione inziale e prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione.

Chi supera la prova disciplinare?

La prova disciplinare è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio. Il colloquio si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità (non vi è un punteggio) secondo i quadri di riferimento predisposti dalla commissione nazionale (vedere le griglie sotto riportate).

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta l’esclusione dalla procedura finalizzata all’immissione in ruolo. Decade altresì dalla procedura il candidato che non superi positivamente la prova disciplinare.


DOCUMENTI

Decreto Ministeriale n. 242 del 30/07/2021

Allegato A - Primaria_Infanzia

Allegato A - Secondaria di primo e secondo grado


GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Infanzia - posto comune

Primaria - posto comune

Scuola secondaria

Infanzia - sostegno

Primaria - sostegno

Scuola secondaria - sostegno


Articolo 59, comma 9-bis


Di seguito si riportano le risposte alle domande più frequenti effettuate durante la plenaria del 25/01/2023 per i docenti neoassunti con

art. 59 c. 9 bis della Regione Sardegna

La malattia (per Covid e non) è contemplata nei 120 giorni di attività didattiche?


In base all’Art. 3 co. 3 DM 226/2022 - "Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.". Pertanto le assenze dal servizio (malattia, congedo, 150 ore per l’intera giornata, permesso per Legge 104, etc.) non rientrano nei 120 giorni.



Il servizio prestato su sostegno nello stesso grado di scuola in altra scuola a partire da settembre può valere?


Premesso che il concorso straordinario di cui al D.Lgs 73, art. 59 comma 9-bis, non prevede posti sul sostegno, tale servizio si ritiene non computabile.


Al fine del conteggio dei 120 giorni viene considerato valido anche il periodo precedente alla "seconda" presa di servizio (stessa classe di concorso)?


La Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ritiene opportuno considerare come validamente svolto ai fini del computo dei 120 gg di attività didattica e dei 180 gg di servizio, il periodo svolto nella medesima classe di concorso durante l’anno scolastico 2022-2023, anteriormente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato ex art. 59 comma 9 bis del D.L.73/2021, convertito con modificazioni dalla legge 106 del 2021, a prescindere dal fatto che il neoassunto abbia optato per prendere servizio nella nuova sede di assegnazione o permanere nella medesima sede presso la quale prestava già servizio.

Si precisa, tuttavia, che il servizio precedentemente svolto su altra classe di concorso non è in ogni caso valutabile.



Cosa succede se non si conseguono i 120 giorni alla data del 10 giugno (termine delle lezioni)?


Il termine ultimo per lo svolgimento di attività di cui all’art. 3 co. 1 del DM 226/2022 non è il 10 giugno (termine delle lezioni) ma quello di conclusione dell’anno scolastico. Tra il termine delle lezioni (10 giugno 2023) e la conclusione dell’anno scolastico possono essere previste attività preordinate al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali. Si coglie l’occasione per ricordare che il Comitato di valutazione può essere convocato dal dirigente scolastico (Art. 13 co 1 del DM 226/2022) nell’intervallo temporale intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell'anno scolastico, e a condizione che il neoassunto disponga dei prerequisiti inderogabili (120gg di AD, 180gg di Servizio e la formazione obbligatoria).


Sono in part time, come devo calcolare i giorni di servizio e di attività didattica?


La Nota MIUR prot. n. 36167 del 5 novembre 2015 prevede che "fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto."


Il giorno libero settimanale viene contato tra i 120 giorni?


Può essere conteggiato solo se si tratta di un “giorno impiegato presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali” (Art. 3 co. 3 DM 226/2022). Per contro, se nel c.d. giorno libero non viene svolta alcuna attività, questo non può essere conteggiato tra i centoventi giorni di attività didattica.


I 120 giorni vanno registrati o riportati in un particolare documento? Bisogna documentare in qualche modo le attività extra che concorrono a raggiungerli?


Ne tiene traccia la scuola sulla base degli atti in proprio possesso così come integrabili dai docenti interessati. E’ opportuno che ciascun neoassunto ne tenga traccia per un’eventuale verifica con quanto registrato dall’istituzione scolastica di servizio.


I viaggi di istruzione rientrano nei 120 giorni?


Sì, in quanto considerati a pieno titolo attività didattica.


La formazione finalizzata al conseguimento dei 5 CFU concorre al raggiungimento dei 120 gg?


No.


I 5 CFU possono essere conseguiti tramite Università online?


La norma non fa alcun distinguo, purchè si tratti di Università riconosciute dal Ministero.


Sto seguendo il percorso del TFA sostegno e sto sostenendo gli esami, posso avere il riconoscimento dei 5 CFU?


Si ritiene di no. Occorre fare riferimento al DM 108/2022 che specifica le attività formative universitarie per l'ottenimento dei CFU richiesti. L’USR non ha competenza sul riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) che devono essere invece certificati dalle Università e solo loro possono eventualmente riconoscere crediti previamente conseguiti per attività compatibili con quelle previste.


Chi possiede i 24 CFU può utilizzarli per sostituire la formazione universitaria dei 5 CFU?


Si ritiene di no. Occorre fare riferimento al DM 108/2022 che specifica le attività formative universitarie per l'ottenimento dei CFU richiesti. L’USR non ha competenza sul riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) che devono essere invece certificati dalle Università e solo loro possono eventualmente riconoscere crediti previamente conseguiti per attività compatibili con quelle previste.


Chi ha superato il concorso ordinario ma viene assunto dal concorso straordinario ai sensi dell’art. 59 comma 9 bis avrà riconosciuti i 5 crediti utili per l'abilitazione?

Si tratta di procedure distinte, così come sono distinte le finalità del percorso universitario da svolgersi per gli art. 59 comma 9-bis. La certificazione dei 5 CFU è di competenza delle Università. Al momento non è prevista alcuna deroga e in ogni caso sarebbe rimessa all’Università ogni valutazione in merito.