Art5Legge44
Art. 5, commi da 5 a 17, legge 44/2022
Quadri di riferimento per la valutazione della lezione simulata - Nota MIM n. 4237 del 10/06/2024
Articolo 6 - Trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato
1. I candidati cui è conferito l’incarico a tempo determinato ai fini dell’articolo 5, commi da 5 a 12 del decreto-legge svolgono il percorso annuale di prova in servizio di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
2. Superate con valutazione positiva le procedure di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti svolgono una lezione simulata dinanzi al Comitato di valutazione, che esprime un giudizio di idoneità o non idoneità nei confronti degli aspiranti. Ai fini di cui al presente decreto, il Comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.
3. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di prova in servizio e di giudizio positivo relativamente alla lezione simulata, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al presente decreto, nella medesima istituzione scolastica. La negativa valutazione del percorso annuale di prova in servizio comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi normativamente previsti comporta la reiterazione dell’anno di prova come regolamentato dall’articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall’articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
4. Il giudizio negativo relativo alla lezione simulata comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.
Art. 7 - Quadri di riferimento per la valutazione della lezione simulata
1. Con decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione è costituita una apposita Commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della lezione simulata.
Art. 8 - Modalità di espletamento della lezione simulata
1. La lezione simulata è volta a verificare, in relazione ai programmi di cui, rispettivamente, al punto A.4 dell'allegato A al decreto del Ministro 5 novembre 2021, n. 325, per la scuola dell'infanzia e primaria e al punto A.2.1 dell'Allegato A al decreto del Ministro 9 novembre 2021, n. 326, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso e corretto esercizio, anche in relazione all'esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell'anno di formazione inziale e prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una didattica inclusiva che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, di interclasse o di intersezione, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dagli alunni.
2. Lo svolgimento delle lezioni simulate si conclude entro il 15 luglio 2024. I termini indicati dai decreti applicativi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la convocazione del Comitato di valutazione possono essere derogati per consentire il rispetto dei tempi di conclusione della procedura di cui al periodo precedente.
3. Il giorno, l'ora e il luogo dello svolgimento della lezione simulata è comunicato al docente dal dirigente scolastico della scuola di servizio, sentito il Comitato di valutazione, almeno cinque giorni prima della data di svolgimento. La traccia sulla quale svolgere la lezione simulata, predisposta dal Comitato di valutazione, è assegnata al candidato 24 ore prima dello svolgimento della prova.
4. La lezione simulata si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità secondo i quadri di riferimento predisposti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7 del presente decreto.
5. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dalla procedura finalizzata all'immissione in ruolo. Decade altresì dalla procedura, a norma dell'articolo 6, comma 4, del presente decreto, il candidato che non superi positivamente la prova consistente in una lezione simulata.