Articolo 59, comma 4 

Articolo 5 ter DL 228/2021 

Articolo 59, comma 4 e Articolo 5 ter DL 228/202

FAQ

Chi svolge la prova disciplinare?

Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di formazione iniziale, seguito da una prova disciplinare, sostenuta da coloro che vengono valutati positivamente dal Comitato di valutazione (al termine delle attività didattiche).

Quando si svolge la prova disciplinare?

Sulla base degli elenchi degli ammessi alla prova disciplinare a seguito del positivo superamento dell’anno di formazione e prova gli USR redigono il calendario dei colloqui, distinti per grado di scuola e tipologia di posto. Lo svolgimento delle prove si conclude entro il mese di luglio.

Quando e come verrà comunicato il calendario delle prove?

L’elenco delle sedi e l’orario di svolgimento della prova è comunicato dagli Uffici scolastici regionali dove i candidati hanno prestato servizio almeno dieci giorni prima della data di svolgimento tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Nello stesso avviso sono riportate le indicazioni relative allo svolgimento della prova.

In cosa consiste la prova disciplinare?

La prova disciplinare consiste in un colloquio di idoneità volto a verificare, in relazione ai programmi di cui, rispettivamente, all’allegato A al decreto ministeriale 9 aprile 2019, n. 327 per la scuola dell’infanzia e primaria e all’Allegato A al decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201 per la scuola secondaria di primo e secondo grado:

a) per l’insegnamento su posto comune nelle scuole di ogni grado, il possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell’anno di formazione inziale e prova, delle competenze culturali e disciplinari, relative ai nuclei fondanti delle discipline di insegnamento sottese ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;

b) per l’insegnamento sui posti di sostegno nelle scuole di ogni grado, il possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell’anno di formazione inziale e prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione.

 

Chi supera la prova disciplinare?

La prova disciplinare è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio. Il colloquio si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità (non vi è un punteggio) secondo i quadri di riferimento predisposti dalla commissione nazionale (vedere le griglie sotto riportate).

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta l’esclusione dalla procedura finalizzata all’immissione in ruolo. Decade altresì dalla procedura il candidato che non superi positivamente la prova disciplinare.