Domande Frequenti

Ho compilato il bilancio delle competenze (versione 22-23) e firmato il patto per lo sviluppo professionale, ma il bilancio delle competenze è cambiato, devo compilare nuovamente tutto?

No, è sufficiente compilare solo il nuovo bilancio delle competenze sulla piattaforma Indire.


Quando posso iniziare il peer to peer?

Il peer to peer può essere iniziato in qualunque momento, in accordo con il tutor.


Quali sono le scadenze da rispettare per le varie fasi del percorso formativo sulla piattaforma INDIRE?

L'ambiente online resterà a disposizione dei docenti fino al mese di settembre 2024. Questa è l'unica scadenza che impone Indire. E' necessario pertanto fare riferimento al proprio DS per le scadenze dei vari adempimenti.


Dove posso trovare documenti utili per il percorso formativo (peer to peer etc)?

Nella piattaforma Indire (sezione Toolkit) vengono messi a disposizione modelli utili per il percorso formativo; la scuola di servizio potrebbe anche aver predisposto dei materiali appositi, da condividere con tutti i neoassunti.


Cosa si intende con "Esperienze" (piattaforma INDIRE)?

Fanno parte della tipologia “Esperienze”:

È obbligatorio documentare:


Chi deve compilare l'allegato A?

Deve esser compilato esclusivamente dal Dirigente Scolastico e dal tutor.

Quando viene convocato il Comitato di Valutazione?

Il DM 226/2022, art. 13 c.1, stabilisce che "Al termine dell'anno scolastico di svolgimento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, nell’intervallo temporale intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell'anno scolastico (31/08), il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all’accertamento di cui all’articolo 4, comma 2 e conseguentemente all'espressione del parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio."

Sono tuttavia previste delle deroghe per particolari casistiche (es. docenti assunti con Art. 5 Legge 44, per i quali la procedura valutativa deve essere completata entro il 15 luglio). 

In cosa consiste il test finale?

Il test finale è stato introdotto dal DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022) ed è volto ad accertare la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente, soprattutto riguardo a:

Il test finale consiste in una discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal docente tutor e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova.

Si consiglia anche la lettura dell'approfondimento a cura dell'INDIRE Indicazioni test finale - incontro di coordinamento tra Ministero, USR e Indire


Quali docenti devono effettuare il test finale?

Il DM n. 226/2022, emanato ai sensi dell’articolo 1/118 della legge n. 107/2015, dell’articolo 13/1 del D.lgs. n. 59/2017 e dell’articolo 44, comma 1 – lettera g), del DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, e recante disposizioni concernenti il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio del personale docente ed educativo, nonché le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del medesimo percorso stabilisce che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale comunque sottoposto al percorso di formazione e periodo annuale di prova a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023.

In cosa consiste la prova disciplinare prevista per i docenti assunti mediante art. 59, comma 4, DL 72/2021? 


Si rimanda alla pagina dedicata. 


In cosa consiste la lezione simulata che dovranno tenere i docenti assunti con art. 5 legge 44 e da chi viene predisposta?

Si rimanda alla pagina dedicata.

Cosa succede in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e prova?

L’art. 1 comma 119 della legge 107/2015  prevede che in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un  secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

Il DM 226/2022 all’articolo 14 prevede inoltre che:

“Nel secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato [di valutazione dei docenti] al termine del secondo periodo di prova”.

(N.B. da non confondersi con la proroga, vedere domanda successiva)

Cosa succede se non vengono conseguiti i 180 giorni (di cui 120 di attività didattica) e/o i corsi di formazione?

L’anno di prova è rinviabile senza limiti temporali se il docente non ha prestato i periodi di servizio e di formazione prescritti, sulla base di quanto previsto nel DLgs 297/94, articolo 438 c. 5, per motivazioni quali maternità, aspettativa, congedo o malattia.

Sono in part time, come devo calcolare i giorni di servizio e di attività didattica?


La Nota MIUR prot. n. 36167 del 5 novembre 2015 prevede che "Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto."

Usufruisco della riduzione oraria per allattamento, come devo calcolare i giorni di servizio e di attività didattiche?


La Nota MIUR prot. n. 36167 del 5 novembre 2015 prevede che "Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto."

Si riporta nel link un esempio di calcolo per determinare i giorni di servizio e di attività didattiche.

I permessi retribuiti vengono considerati validi ai fini del calcolo dei 180 giorni di servizio?


La legge 107/15 comma 116 prevede che "Il superamento  del  periodo  di  formazione  e  di  prova  è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno  centottanta  giorni,  dei  quali  almeno  centoventi  per  le attività didattiche."

Nei 180 giorni non vanno considerati:

Come si calcolano i 120 giorni di attività didattiche?

Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Quindi quelli impiegati per:

Il giorno libero settimanale viene contato tra i 120 giorni?


Può essere conteggiato solo se si tratta di un “giorno impiegato presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali” (Art. 3 co. 3 DM 226/2022). Per contro, se nel c.d. giorno libero non viene svolta alcuna attività, questo non può essere conteggiato tra i centoventi giorni di attività didattica.

Cosa succede se non si conseguono i 120 giorni al termine delle lezioni?


Il termine ultimo per lo svolgimento di attività di cui all’art. 3 co. 1 del DM 226/2022 non è il termine delle lezioni ma quello di conclusione dell’anno scolastico. Tra il termine delle lezioni (7 giugno 2024) e la conclusione dell’anno scolastico (31/08/2024) possono essere previste attività preordinate al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali. Si coglie l’occasione per ricordare che il Comitato di valutazione può essere convocato dal dirigente scolastico (Art. 13 co 1 del DM 226/2022) nell’intervallo temporale intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell'anno scolastico, e a condizione che il neoassunto disponga dei prerequisiti inderogabili (120gg di AD, 180gg di Servizio e la formazione obbligatoria).

I 120 giorni vanno registrati o riportati in un particolare documento? Bisogna documentare in qualche modo le attività extra che concorrono a raggiungerli?


Ne tiene traccia la scuola sulla base degli atti in proprio possesso così come integrabili dai docenti interessati. E’ opportuno che ciascun neoassunto ne tenga traccia per un’eventuale verifica con quanto registrato dall’istituzione scolastica di servizio.

I viaggi di istruzione rientrano nei 120 giorni?


Sì, in quanto considerati a pieno titolo attività didattica.

Come si può partecipare al visiting?


La partecipazione al visiting avrà luogo a seguito di domanda degli interessati. L’individuazione di tali docenti verrà effettuata dall’USR Sardegna sulla base di criteri, modalità e tempi che saranno resi noti con specifica Nota.