In questa sezione sono raccolte le risposte alle domande più frequenti relative al percorso di formazione e periodo annuale di prova del personale docente.
Le informazioni fanno riferimento alla normativa vigente e alle indicazioni ministeriali disponibili. Le indicazioni connesse all'organizzazione dello specifico anno scolastico vengono aggiornate a seguito della pubblicazione delle relative note ministeriali.
Per alcune categorie di docenti il percorso di formazione e prova presenta caratteristiche specifiche.
Art. 5 legge 44 – docenti di sostegno assunti a tempo determinato nell'a.s. 2023/2024, procedura prorogata per il biennio 2024/2026.
→ Pagina dedicata
Docenti neoassunti a tempo determinato a seguito delle procedure concorsuali di cui al DDG 2575/2023, DDG 3059/2024 e DDG 2939/2025, privi di abilitazione sulla specifica classe di concorso.
I vincitori di concorso non ancora abilitati al momento dell’assunzione:
sono assunti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto;
durante il contratto a tempo determinato devono conseguire la specifica abilitazione attraverso il percorso universitario e accademico previsto dalla normativa;
conseguono, a seconda della propria situazione, 30 CFU/CFA oppure 36 CFU/CFA nell’ambito del percorso abilitante.
Riferimento normativo - Articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59
No, allo stato attuale la normativa non lo prevede.
Per l’anno scolastico 2025/2026 era stata introdotta una disposizione specifica che consentiva ai vincitori dei concorsi PNRR, assunti a tempo determinato perché privi dell’abilitazione, di essere assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento dell’abilitazione, purché ottenuta entro il 31 dicembre 2025, e di iniziare da quella stessa data l’anno di formazione e prova.
Per l’anno scolastico 2026/2027 tale disposizione non è stata riproposta.
Le istruzioni operative al DM n. 136 del 16 luglio 2026 prevedono che i docenti non ancora abilitati sottoscrivano un contratto a tempo determinato. Solo coloro che risultano già in possesso della specifica abilitazione all’atto della sottoscrizione del contratto possono essere assunti a tempo indeterminato e svolgere l’anno di prova nell’a.s. 2026/2027.
Pertanto, il conseguimento dell’abilitazione entro il 31 dicembre 2026 non consente, sulla base della normativa attualmente vigente, di avviare l’anno di prova nel corso dell’a.s. 2026/2027.
Salvo eventuali successivi interventi normativi, il periodo di formazione e prova sarà svolto dopo l’assunzione a tempo indeterminato.
Riferimenti normativi
DM 16 luglio 2026, n. 136 – Allegato A, punto B.15 e seguenti
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, art. 13, comma 2, e art. 18-bis, comma 4
La presente FAQ sarà aggiornata in caso di eventuali successive disposizioni normative
La piattaforma dedicata ai docenti neoassunti viene generalmente resa disponibile verso la fine dell'anno solare.
Le tempistiche di apertura possono variare di anno in anno e vengono comunicate direttamente da INDIRE.
L’ambiente INDIRE dedicato ai tutor viene generalmente attivato in un momento successivo rispetto a quello riservato ai docenti neoassunti e, di norma, non prima della primavera.
Non è necessario attendere l’apertura della sezione tutor per iniziare le attività di peer to peer e osservazione in classe, che possono essere svolte anche prima dell’attivazione dell’ambiente online dedicato.
Le tempistiche di apertura possono variare di anno in anno e vengono comunicate direttamente da INDIRE.
L'accesso avviene tramite credenziali SIDI o SPID dal sito neoassunti.indire.it, selezionando il tasto “Accedi alla piattaforma”.
Se l'accesso non è consentito è opportuno verificare con il proprio Istituto che la posizione del docente sia stata correttamente registrata al SIDI.
Nonostante la denominazione “formazione online”, sulla piattaforma INDIRE non sono previsti corsi di formazione da seguire, né lezioni online da frequentare per un determinato numero di ore.
Le 20 ore previste hanno carattere forfettario e si riferiscono al complesso delle attività di riflessione, documentazione e compilazione del portfolio professionale.
Questo significa che non viene rilevato né conteggiato il tempo effettivamente trascorso sulla piattaforma: al completamento delle attività previste vengono riconosciute 20 ore, indipendentemente dal tempo concretamente impiegato dal docente, che potrebbe essere inferiore o superiore.
In particolare, la formazione online comprende:
analisi e riflessioni sul proprio percorso formativo;
elaborazione del portfolio professionale, nel quale documentare la progettazione, realizzazione e valutazione delle attività didattiche;
compilazione di questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso;
libera ricerca di materiali di studio, risorse didattiche e siti dedicati messi a disposizione durante il percorso.
La scadenza prevista dal DM 226/2022 riguarda la predisposizione del Bilancio delle competenze, che non coincide necessariamente con l'apertura dell'ambiente online INDIRE.
Qualora il Dirigente scolastico richieda la compilazione del Bilancio entro il secondo mese dalla presa di servizio e la piattaforma non sia ancora disponibile, il docente può:
utilizzare il modello in formato .docx disponibile nella sezione INDIRE di questo sito o nella sezione Toolkit della piattaforma INDIRE;
compilarlo e trasmetterlo o consegnarlo alla scuola secondo le modalità indicate dall'Istituto (qualora non sia ancora disponibile il modello relativo al nuovo anno scolastico, utilizzare quello dell'a.s. precedente);
una volta attivato l'ambiente online, riportare nelle corrispondenti sezioni della piattaforma i livelli precedentemente indicati nel documento consegnato alla scuola.
Nella tipologia “Esperienze” rientrano sia attività svolte durante l'anno di prova sia esperienze precedenti ritenute significative per il proprio percorso professionale.
Attività previste nell'anno di prova
laboratori formativi;
attività didattiche in classe.
Attività per il Curriculum
attività formative formali o non formali precedenti all'anno di prova ritenute significative nella costruzione della propria storia professionale e/o educativa.
È obbligatorio documentare almeno:
1 attività didattica, che può anche coincidere con quella progettata per il peer to peer;
1 laboratorio, fino a un massimo di 4;
1 attività per il Curriculum, fino a un massimo di 3.
Il peer to peer può essere iniziato in qualunque momento, in accordo con il docente tutor.
L'attività di peer to peer prevede un confronto tra docente neoassunto e tutor per un totale di 12 ore ed è parte integrante del percorso di formazione.
L'attività si svolge al di fuori del proprio orario di servizio.
Non è previsto un modello unico di documentazione da consegnare al termine dell'attività di osservazione. Ogni Istituto può stabilire autonomamente quali materiali ritiene necessari.
È pertanto opportuno fare riferimento in primo luogo alle indicazioni fornite dalla propria scuola, che potrebbe aver predisposto format o strumenti specifici differenti da quelli disponibili:
L'Allegato A deve essere compilato dal Dirigente scolastico e dal tutor.
Può essere compilato anche dal docente neoassunto durante l'osservazione del tutor, qualora ciò venga richiesto dal Dirigente scolastico.
Sono disponibili le FAQ – Laboratori formativi (Scuola Futura) contenenti le indicazioni fornite dall'Ufficio VII del Ministero dell'Istruzione e del Merito riguardo alla partecipazione ai laboratori formativi.
→ Consulta le FAQ sui laboratori formativi
È necessario attendere che il nuovo contratto venga registrato al SIDI.
La circostanza non incide sull'attestazione finale; l'attestato riporta infatti soltanto il nome e il cognome del docente e non i dati della scuola.
Occorre distinguere tra le diverse attività.
Attività di competenza dell'USR
L'attestazione delle ore di formazione verrà inviata direttamente alle Istituzioni scolastiche, una volta completato l'intero percorso formativo.
Laboratori formativi su Scuola Futura
Sarà cura del docente neoassunto scaricare i relativi attestati dalla piattaforma Scuola Futura e consegnarli alla propria scuola di servizio.
In via ordinaria il Comitato di valutazione viene convocato dal Dirigente scolastico al termine dell'anno scolastico di svolgimento del percorso, nell'intervallo compreso tra la conclusione delle attività didattiche, inclusi gli esami, e il 31 agosto.
Riferimento normativo – DM 226/2022, art. 13, comma 1
Sono previste modalità differenti esclusivamente per una specifica categoria di docenti.
Docenti di sostegno assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 5 della legge 44 negli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026
Il Comitato di valutazione in questo caso potrebbe essere convocato entro metà giugno. Entro il 15 luglio deve infatti svolgersi la lezione simulata dinanzi al Comitato di valutazione integrato da un membro esterno.
Nonostante la denominazione utilizzata dalla normativa, il “test finale” non è un test nel senso comunemente inteso del termine: non si tratta quindi di una prova a quiz, di un questionario o di un esame scritto distinto dal colloquio davanti al Comitato di valutazione.
Il test finale si svolge nell'ambito del colloquio davanti al Comitato di valutazione ed è finalizzato ad accertare la capacità del docente di tradurre in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche acquisite durante il percorso.
In particolare vengono considerate:
le competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogico-didattiche e metodologiche;
le competenze relazionali, organizzative e gestionali;
le competenze di orientamento, ricerca, documentazione e valutazione.
Il test consiste nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell'istruttoria formulata dal docente tutor e nella relazione del Dirigente scolastico, con riferimento alle competenze osservate durante il percorso di formazione e prova.
Riferimento normativo – DM 226/2022
Quali docenti devono effettuare il test finale?
Il test finale riguarda tutto il personale sottoposto al percorso di formazione e periodo annuale di prova secondo quanto previsto dal DM 226/2022.
Riferimento normativo – DM 226/2022
Per questa specifica procedura si rimanda alla pagina dedicata ai docenti assunti ai sensi dell'art. 5 della legge 44.
In caso di valutazione negativa, il docente viene sottoposto a un secondo periodo di formazione e prova, che non è ulteriormente rinnovabile.
Riferimento normativo – Legge 107/2015, art. 1, comma 119
Il DM 226/2022, art. 14, disciplina inoltre le modalità di svolgimento del secondo periodo di formazione e prova.
Riferimento normativo – DM 226/2022, art. 14
Attenzione: la valutazione negativa non deve essere confusa con il rinvio del periodo di prova per mancato raggiungimento dei requisiti, descritto nella FAQ successiva.
Qualora non siano stati raggiunti i requisiti di servizio o non sia stata completata la formazione obbligatoria prevista, il periodo di formazione e prova non può essere validamente concluso ed è rinviato all'anno scolastico successivo.
Il rinvio per mancato raggiungimento dei requisiti non deve essere confuso con la valutazione negativa del periodo di formazione e prova.
Riferimento normativo – D.Lgs. 297/1994, art. 438, comma 5
No. Per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto, i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti.
Rimane invece invariato l'obbligo di svolgere le 50 ore di formazione previste.
Riferimento normativo – Nota DGOSV prot. n. 95371 dell'11 dicembre 2025
Anche in questo caso i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti, mentre resta fermo l'obbligo di svolgere le 50 ore di formazione.
Riferimento normativo – Nota DGOSV prot. n. 95371 dell'11 dicembre 2025
→ Consulta l'esempio di calcolo dei giorni di servizio e di attività didattica
No.
Ai fini del superamento del periodo di formazione e prova è richiesto lo svolgimento di almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato, di cui almeno 120 dedicati alle attività didattiche.
Riferimento normativo – Legge 107/2015, comma 116
Non rientrano nei 180 giorni:
ferie;
assenze per malattia, compreso l'infortunio;
aspettativa per motivi familiari o altre aspettative;
periodi di congedo di maternità o interdizione dal lavoro, escluso il primo mese;
congedo parentale o per malattia del bambino, anche se retribuito;
permessi retribuiti o non retribuiti, compresi ad esempio congedo matrimoniale, permessi per motivi personali, lutto e legge 104/1992.
Nei 120 giorni rientrano:
i giorni di effettivo insegnamento;
i giorni trascorsi presso la sede di servizio per attività preordinate al migliore svolgimento dell'azione didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
Rientrano quindi, a titolo esemplificativo:
consigli di classe;
collegi dei docenti;
riunioni di dipartimento;
colloqui con i genitori;
incontri svolti presso la propria sede di servizio dedicati alle attività del docente in anno di prova;
incontri di formazione svolti presso la propria sede di servizio.
Riferimento normativo – DM 226/2022, art. 3
Il giorno libero può essere conteggiato soltanto se in quella giornata viene effettivamente svolta presso la sede di servizio un'attività riconducibile a quelle valutative, progettuali, formative o collegiali previste dalla normativa.
Se nel giorno libero non viene svolta alcuna attività, la giornata non può essere conteggiata tra i 120 giorni.
Riferimento normativo – DM 226/2022, art. 3, comma 3
Per casistiche particolari è necessario fare riferimento al proprio Dirigente scolastico.
Il termine delle lezioni non rappresenta necessariamente il termine ultimo per il raggiungimento dei 120 giorni.
Fino alla conclusione dell'anno scolastico possono infatti essere previste attività svolte presso la sede di servizio e preordinate al migliore svolgimento dell'azione didattica, comprese attività valutative, progettuali, formative e collegiali, che possono concorrere al raggiungimento del requisito.
Si ricorda inoltre che il Comitato di valutazione viene convocato dal Dirigente scolastico nell'intervallo compreso tra il termine delle attività didattiche (inclusi gli esami di qualifica e di Stato) e la conclusione dell'anno scolastico, purché il docente disponga dei requisiti previsti per la valutazione finale.
Riferimento normativo – DM 226/2022, art. 13, comma 1
La scuola tiene traccia delle attività sulla base degli atti in proprio possesso, che possono essere integrati con la documentazione fornita dai docenti interessati.
È comunque opportuno che anche il docente neoassunto tenga personalmente traccia delle giornate e delle attività svolte, così da poterle eventualmente verificare con quanto registrato dall'Istituzione scolastica di servizio.
Sì.
I viaggi di istruzione rientrano nei 120 giorni in quanto sono considerati a pieno titolo attività didattica.
No.
L'esperienza del visiting non è più prevista a partire dall'anno scolastico 2024/2025.
Prima di contattare l'Ufficio Ispettivo consulta anche le sezioni del sito dedicate a:
Per situazioni specifiche o non contemplate nelle FAQ è possibile fare riferimento alla propria Istituzione scolastica o, per le questioni di competenza dell'Ufficio Ispettivo, utilizzare i recapiti indicati nella sezione Contatti.