Le risposte riportate di seguito fanno riferimento alla normativa vigente e alle indicazioni ministeriali disponibili. Le informazioni legate alle modalità organizzative del singolo anno scolastico vengono aggiornate a seguito della pubblicazione delle relative note ministeriali.
Quali sono le tipologie di contratti a tempo determinato?
Art. 5 legge 44 - docenti di sostegno assunti a tempo determinato nell'a.s. 2023/2024, prorogato per il biennio 2024/2026 - pagina dedicata
Neoassunti a TEMPO DETERMINATO ai sensi delle procedure concorsuali di cui al DDG 2575/2023, DDG 3059/2024 e DDG 2939/2025 privi di abilitazione sulla specifica classe di concorso. - pagina dedicata
Quando viene attivata la piattaforma INDIRE?
La piattaforma per i docenti neoassunti viene solitamente attivata entro la fine dell’anno solare.
Come si accede alla piattaforma INDIRE?
L’accesso alla piattaforma avviene tramite credenziali SIDI o SPID dal sito neoassunti.indire.it, selezionando il tasto di login “Accedi alla piattaforma”.
Perché non riesco ad accedere alla piattaforma INDIRE?
Qualora l’accesso non fosse consentito si consiglia di verificare con l'Istituto di appartenenza che la propria posizione sia stata correttamente registrata al SIDI.
In cosa consiste la formazione online sulla piattaforma INDIRE?
La formazione on-line del docente in periodo di prova ha la durata complessiva di 20 ore FORFETTARIE, e consiste nello svolgimento delle seguenti attività:
a. analisi e riflessioni sul proprio percorso formativo;
b. elaborazione di un proprio portfolio professionale che documenta la progettazione, realizzazione e valutazione delle attività didattiche;
c. compilazione di questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo;
d. libera ricerca di materiali di studio, risorse didattiche, siti dedicati, messi a disposizione durante il percorso formativo.
Non vengono pertanto erogati corsi di formazione.
L'art. 5 del DM 226/2022 prevede che il bilancio delle competenze sia predisposto entro il secondo mese dalla presa di servizio, ma la piattaforma INDIRE non è ancora attiva. Come posso procedere?
La piattaforma INDIRE dedicata ai docenti neoassunti viene solitamente attivata non prima della fine dell’anno solare.
Qualora il Dirigente Scolastico richieda la compilazione del Bilancio delle competenze entro il secondo mese dalla presa di servizio e la piattaforma non fosse ancora attiva, il docente può utilizzare il modello in formato .docx (vedasi sezione INDIRE di questo sito) e trasmetterlo o consegnarlo alla scuola, secondo le modalità indicate dalla stessa. Qualora non sia ancora disponibile il modello relativo al nuovo anno scolastico, può essere utilizzato quello dell’anno precedente.
Una volta attivato l’ambiente online, i livelli indicati nel documento potranno essere riportati nelle corrispondenti sezioni della piattaforma.
Cosa si intende con "Esperienze" (piattaforma INDIRE)?
Fanno parte della tipologia “Esperienze”:
le attività formative previste nell’anno di prova, e cioè:
laboratori formativi;
attività didattiche in classe.
le attività formative formali o non formali precedenti l’anno di prova che ritieni siano state significative per costruire la propria storia professionale e/o educativa e che sono nominate attività per il Curriculum.
È obbligatorio documentare almeno:
n. 1 attività didattica (può anche coincidere con quella progettata per il Peer to peer);
n. 1 laboratorio (fino a un massimo di 4);
n. 1 attività per il Curriculum (fino a un massimo di 3).
Il peer to peer può essere iniziato in qualunque momento, in accordo con il tutor.
L’attività di peer to peer prevede un confronto tra docente neoassunto e tutor, per un totale di 12 ore, come parte integrante del percorso di formazione; si svolge al di fuori del proprio orario di servizio.
Non è previsto un modello unico di documentazione da consegnare al termine dell’attività di osservazione: ogni istituto può definire autonomamente quali materiali ritiene necessari. Si raccomanda pertanto di fare riferimento alle indicazioni della propria scuola, che potrebbe aver predisposto format o strumenti specifici differenti da quelli messi a disposizione nella piattaforma Indire (sezione Toolkit) e in questo sito (sezione INDIRE).
FAQ – Laboratori formativi (Scuola Futura)
Indicazioni fornite dall’Ufficio VII del Ministero dell’Istruzione e del Merito riguardo alla partecipazione ai laboratori formativi su Scuola Futura.
L'attestazione delle ore di formazione di competenza dell'USR verrà inviata solo alle Istituzioni scolastiche, una volta completato tutto il percorso formativo. Per ciò che concerne i laboratori sarà cura dei neoassunti scaricare gli attestati dalla piattaforma Scuola Futura e consegnarli alla propria scuola di servizio.
Deve essere compilato dal Dirigente Scolastico e dal tutor. Può essere compilato anche dal neoassunto durante l'osservazione del tutor, dietro richiesta del DS.
Il DM 226/2022, art. 13 c.1, stabilisce che "Al termine dell'anno scolastico di svolgimento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, nell’intervallo temporale intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell'anno scolastico (31/08), il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all’accertamento di cui all’articolo 4, comma 2 e conseguentemente all'espressione del parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio."
Sono tuttavia previste delle deroghe per una particolare casistica:
Docenti di sostegno assunti a tempo determinato da GPS, minicall veloce etc, con Art. 5 Legge 44 negli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026:
Il comitato di valutazione potrebbe essere convocato entro metà giugno. Entro il 15 luglio si dovrà infatti svolgere la lezione simulata con il comitato di valutazione, integrato da un membro esterno. Si rimanda alla pagina dedicata.
Il test finale è stato introdotto dal DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022) ed è volto ad accertare la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente, soprattutto riguardo a:
possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogico – didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
possesso ed esercizio delle competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione.
Il test finale consiste in una discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal docente tutor e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova.
Il DM n. 226/2022, emanato ai sensi dell’articolo 1/118 della legge n. 107/2015, dell’articolo 13/1 del D.lgs. n. 59/2017 e dell’articolo 44, comma 1 – lettera g), del DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, e recante disposizioni concernenti il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio del personale docente ed educativo, nonché le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del medesimo percorso stabilisce che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale comunque sottoposto al percorso di formazione e periodo annuale di prova a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023.
Si rimanda alla pagina dedicata.
L’art. 1 comma 119 della legge 107/2015 prevede che in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
Il DM 226/2022 all’articolo 14 prevede inoltre che:
“Nel secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato [di valutazione dei docenti] al termine del secondo periodo di prova”.
(N.B. da non confondersi con la proroga, vedere domanda successiva)
L’anno di prova è rinviabile senza limiti temporali se il docente non ha prestato i periodi di servizio e di formazione prescritti, sulla base di quanto previsto nel DLgs 297/94, articolo 438 c. 5, per motivazioni quali maternità, aspettativa, congedo o malattia.
La Nota DGOSV prot. n. 95371 del 11-12-25 prevede che "Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto."
La Nota MIUR prot. n. 36167 del 5 novembre 2015 prevede che "Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto."
Si riporta nel link un esempio di calcolo per determinare i giorni di servizio e di attività didattiche.
La legge 107/15 comma 116 prevede che "Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche."
Nei 180 giorni non vanno considerati:
le ferie;
le assenze per malattia (compreso l’infortunio);
l’aspettativa per motivi familiari o altre aspettative;
i periodi di congedo di maternità o interdizione dal lavoro (escluso il primo mese);
il congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti;
i permessi retribuiti o non retribuiti (congedo matrimoniale, permesso per motivi personali, per lutto, legge 104/92…).
Come si calcolano i 120 giorni di attività didattiche?
Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
Quindi quelli impiegati per:
consigli di classe
collegi docenti
riunioni di dipartimento
colloqui con i genitori
incontri svolti nella propria sede di servizio dedicati alle attività del docente in anno di prova
incontri di formazione svolti nella propria sede di servizio
Il giorno libero settimanale viene contato tra i 120 giorni?
Può essere conteggiato solo se si tratta di un “giorno impiegato presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali” (Art. 3 co. 3 DM 226/2022). Per contro, se nel c.d. giorno libero non viene svolta alcuna attività, questo non può essere conteggiato tra i centoventi giorni di attività didattica.
Per casistiche particolari è necessario fare riferimento al proprio Dirigente Scolastico.
Cosa succede se non si conseguono i 120 giorni al termine delle lezioni?
Il termine ultimo per lo svolgimento di attività di cui all’art. 3 co. 1 del DM 226/2022 non è il termine delle lezioni ma quello di conclusione dell’anno scolastico. Tra il termine delle lezioni e la conclusione dell’anno scolastico (31/08) possono essere previste attività preordinate al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali. Si coglie l’occasione per ricordare che il Comitato di valutazione può essere convocato dal dirigente scolastico (Art. 13 c. 1 del DM 226/2022) nell’intervallo temporale intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell'anno scolastico, e a condizione che il neoassunto disponga dei prerequisiti inderogabili (120gg di AD, 180gg di Servizio e la formazione obbligatoria).
I 120 giorni vanno registrati o riportati in un particolare documento? Bisogna documentare in qualche modo le attività extra che concorrono a raggiungerli?
Ne tiene traccia la scuola sulla base degli atti in proprio possesso così come integrabili dai docenti interessati. E’ opportuno che anche ciascun neoassunto ne tenga traccia per un’eventuale verifica con quanto registrato dall’istituzione scolastica di servizio.
I viaggi di istruzione rientrano nei 120 giorni?
Sì, in quanto considerati a pieno titolo attività didattica.
Come si può partecipare al visiting?
L'esperienza del visiting non è più prevista a partire dall'anno scolastico 2024/2025.