Neoassunti a TEMPO DETERMINATO ai sensi della procedura concorsuale di cui al DDG 2575/2023 e DDG 3059/2024 privi di abilitazione sulla specifica classe di concorso.
Articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
I vincitori del concorso non abilitati al momento dell'assunzione sono:
assunti con contratto determinato al 31/08,
nel corso di tale contratto a tempo determinato conseguono l’abilitazione – acquisendo 30 CFU/CFA (i partecipanti con tre anni di servizio) oppure 36 CFU/CFA (i partecipanti con 24 CFU/CFA) dei 60 CFU/CFA del previsto percorso universitario abilitante;
L'art. 2, comma 4, DL 7 aprile 2025, n. 45 ha stabilito che:
Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017.
((I vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025 sono assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento della suddetta abilitazione, che rappresenta il termine iniziale dell'anno di prova a cui gli stessi sono sottoposti nell'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59)).